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A questo punto, tuttavia, sorge spontanea la domanda: è sempre necessaria la comunicazione all’ASL o vi sono delle eccezioni? Ebbene, anche in questa casistica, non mancano le deroghe alla regola. Come ben sottolineato dalla redazione di Fiscal Focus, «la comunicazione non è, infatti, un obbligo assoluto, ma va effettuata solo se prevista dalla normativa sulla sicurezza» nei cantieri (articolo 99, decreto legislativo 81/2008). Nello specifico, combinando gli articoli 90 e 99 del decreto 81/2008, la raccomandata preliminare all’ASL diventa obbligatoria nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici e, inoltre, anche nel caso in cui all’interno del cantiere operi una sola impresa con entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini.
È opportuno infine ricordare che, in caso di lavori la cui spesa complessiva superi i 51.645,69 euro, l’attestazione di esecuzione dei lavori va trasmessa sottoscritta da un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra etc…). Non preoccupatevi però, perché il mancato invio della suddetta comunicazione non è causa di decadenza del beneficio, come specificato nella circolare 21/E del 23 aprile 2010 emessa dall’Agenzia delle Entrate.
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